RELAZIONE GEOLOGICA OBBLIGATORIA
RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA
1. STRUMENTI URBANISTICI
GENERALI
La Regione Emilia-Romagna ha
introdotto l'obbligatorietà della relazione geologica quale
elemento costitutivo della strumentazione urbanistica comunale (PRG
e loro Varianti) con la L.R. 47/1978 "Tutela e uso del
territorio".
2. PIANI PARTICOLAREGGIATI Dl
ATTUAZIONE PUBBLICI E PRIVATI
Sono piani
particolareggiati:
- Piano per l'edilizia economica popolare
(P.E.E.P.)
- Piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi
(P.l.P.)
- Piani di recupero (P.d.R.)
- Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata
(P.P.)
Sulla base del DM 11/03188
(Sezione H) devono obbligatoriamente essere corredati da
un'indagine geologica e/o geotecnica anche al fine di ottenere i
prescritti pareri di compatibilità del progetto con le condizioni
geologiche e geomorfologiche al contorno.
3. CONCESSIONI
EDILIZIE
Tutti i progetti edilizi
pubblici e privati, sempre sulla base del DM 11/03/88, devono
essere sempre corredati di una relazione geotecnica, nonché di una
relazione geologica nei casi previsti elencati di
seguito.
Le norme del DM si applicano
a tutte le opere pubbliche e private da realizzare nel territorio
della Repubblica.
Inoltre con la nuova Legge
415/98 "Merloni ter" per tutte le opere pubbliche è obbligatoria la
relazione geologica.
In particolare si riportano
alcuni stralci del DM 11/03/88:
A.2. Prescrizioni
generali
"Le scelte di progetto, i
calcoli e le verifiche devono essere sempre basati sulla
caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta per mezzo di
rilievi, indagini e prove".
B.5.Relazioni sulle
indagini
"I risultati delle indagini
devono essere oggetto di apposite relazioni, parte integrante del
progetto".
La relazione geologica è
prescritta per le opere cui fanno riferimento le
sezioni:
E-
Manufatti di materiali sciolti,
F- Gallerie e manufatti sotterranei,
G- Stabilità dei pendii naturali e dei fronti di scavo,
H- Fattibilità geotecnica di opere su grandi aree,
I- Discariche e colmate,
L- Emungimenti da falde idriche,
M- Consolidamento dei terreni,
O- Ancoraggi,
e per le aree dichiarate
sismiche o soggette a vincoli particolari (come p.e. il Vincolo
idrogeologico).
La relazione geotecnica sulle
indagini è prescritta per tutte le opere, quali:
- Opere di fondazione
- Opere di sostegno
- Manufatti di materiali sciolti,
- Gallerie e manufatti sotterranei,
- Stabilità dei pendii naturali e dei fronti di
scavo,
- Fattibilità geotecnica di opere su grandi
aree,
- Discariche e colmate,
- Emungimenti da falde idriche,
- Consolidamento dei terreni,
- Dreni e filtri
- Ancoraggi.
Gli elaborati geologici e
geotecnici devono essere presentati all'atto della richiesta della
concessione edilizia, essendo parte integrante degli atti
progettuali e dato che costituiscono elemento essenziale per
giudicare la compatibilità tra contesto geologico-geotecnico e
struttura edilizia di cui ne condizionano la stessa fase
progettuale, oltreché per la valutazione dell'inserimento
ambientale (DM 11/03/88 e L.415/98).
A proposito dell'obbligo
della presentazione dell'indagine geotecnica è contemplata una
"semplificazione" nel caso di costruzioni di modesto rilievo in
rapporto alla stabilità globale dell'insieme opera-terreno, che
ricadano in zone già note.
In questi casi i calcoli
geotecnici di stabilità possono essere omessi ma l'idoneità delle
soluzioni progettuali adottate deve essere motivata con apposita
relazione, così come esplicitamente richiesto dal DM, firmata da un
tecnico abilitato (geologo per la relazione geologica, geologo o
ingegnere per la relazione geotecnica), contenente una raccolta di
notizie e dati sui quali possa responsabilmente essere basata la
progettazione.
In particolare "nel caso di
modesti manufatti che ricadano in zone già note, le indagini in
sito e di laboratorio sui terreni di fondazione possono essere
ridotte od omesse, sempreché sia possibile procedere alla
caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e di notizie
raccolti mediante indagini precedenti, eseguite su terreni simili
ed in aree adiacenti. In tal caso, dovranno essere specificate le
fonti dalle quali si è pervenuti alla caratterizzazione
fisico-meccanica del sottosuolo" (DM 11/03/88 - C.3.
Prescrizioni per le indagini).
E' necessario che il "modesto
rilievo" vada valutato in rapporto alla stabilità globale
dell'insieme opera-terreno ed al fatto che la zona in cui l'opera
ricade sia nota dal punto di vista delle caratteristiche meccaniche
dei terreni. Il rilievo di un'opera non dipende solo dalle sue
dimensioni ma anche dalle situazioni locali.
A questo proposito risulta
quindi difficile dare indicazioni precise e porre un limite
volumetrico relativo al modesto rilievo dell'opera, possono
comunque essere date alcune indicazioni, a titolo di
orientamento:
- avere una destinazione d'uso non pubblica;
- ricadere in zone sufficientemente note e con costruzioni
esistenti confrontabili;
- non richiedere l'esecuzione di scavi e/o riporti che
alterino significativamente la topografia originaria del
terreno;
- interventi di restauro e/o recupero o manutenzione
straordinaria senza interventi sulle fondazioni e senza modifica
dei carichi imposti.
L'accertamento del modesto
rilievo, soprattutto in relazione alla stabilità globale
dell'insieme opera-terreno, dovrebbe essere condotto esclusivamente
da un tecnico in possesso dei criteri di valutazione necessari
(geologo e ingegnere).
In merito a questo si
potrebbe coinvolgere l'Ufficio Geologico del Comune al quale
potrebbero essere recapitate le richieste di concessione edilizia
non contenenti la relazione geologica e/o geotecnica. I tecnici di
tale ufficio potrebbero verificare la modesta entità dell'opera ed
in caso contrario richiedere la relazione mancante.
Essendo parte integrante
degli atti progettuali la relazione geologica e/o geotecnica dovrà
essere conservata con la documentazione presentata per la
concessione edilizia.